Regolamento cimiteriale
REGOLAMENTO
Per l’uso di loculi nelle cappelle cimiteriali
Il pio pensiero e grande desiderio di onorare la cara memoria degli Estinti è sempre stato vivo nel cuore dell’uomo in qualunque tempo.
Le Nazioni tutte hanno erette e custodite le tombe col massimo rispetto e venerazione ; le quali cose sono testimonianza di veri e sentiti affetti verso i trapassati.
L’Arciconfraternita del Carmine , ispirata da questi pietosi sentimenti , già dal lontano 1885 si è impegnata a far costruire nel Cimitero Comunale – Cappelle funerie – ad esclusivo uso dei confratelli e consorelle .
L’Assemblea Generale, su proposta delConsiglio di Amministrazione dell’Arciconfraternita del Carmine, con atto deliberativo n.18 del 30 giugno 2012 ha deliberato quanto se :
ART. 1
L’utilizzo dei loculi e/o ossari è ad uso esclusivo degli ascritti all’Arciconfraternita che siano in regola con la quota annuale cosi come previsto del regolamento interno della stessa Arciconfraternita ;
ART. 2
Per ottenere l’uso di loculi occorre presentare domanda al Priore che darà il nulla osta qualora ricorrono gli estremi indicati all’art. 1 del presente regolamento e dopo aver versato una quota straordinaria deliberata dal Consiglio di Amministrazione;
ART. 3
L’uso del loculo non è cedibile ;
La sepoltura provivsoria deve essere sempre autorizzata dal confratello/consorella titolare , nella forma dell’istanza con sottoscrizione autentica ai sensi della legge 04 Gennaio 1968 , n.15 da presentare al Priore che , qualora ricorrono gli estremi anzidetti , darà il nulla osta .
v L’’ uso è fissato :
in 30 anni per i loculi
in 20 anni per gli ossari
ART. 4
su richiesta degli interessati e/o dei familiari è consentito il rinnovo per uguale periodo dietro un contributo straordinario, da utilizzarsi per interventi di manutenzione straordinaria ed al miglioramento dei manufatti stessi , stabilito dall’Arciconfraternita ;
ART. 5
Il richiedente e gli eredi corrisponderanno, per tutta la durata della concessione, € 20,00 ( aggiornato annualmente secondo l’indice ISTAT ) all’anno per coprire le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.
ART. 6
In caso di trasferimento della salma in altro luogo e/o di rinuncio, il loculo concesso resterà in piena disponibilità dell’Arciconfraternita senza eventuale pretesa a rimborso o altro.
ART. 7
Il loculo , la lapide dovranno essere tenuti sempre puliti senza arrecare fastidio ai vicini , sotto pena di rispondere di tutti i danni e spese a norme di legge.
ART.8
Tutte le spese di tumulazione/esumazione e della posa in opera della lapide sono a pieno carico del confratello/consorella o suoi familiari.
ART.9
Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme in atto del Regolamento interno dell’Arciconfraternita, il Regolamento Generale di Polizia Mortuaria Nazionale e Comunale in atto.
Il Priore