Regolamento cimiteriale

REGOLAMENTO

Per l’uso di loculi nelle cappelle cimiteriali

 

Il pio pensiero e grande desiderio di onorare la cara memoria degli Estinti è sempre stato vivo nel cuore dell’uomo in qualunque tempo.

Le Nazioni tutte hanno erette e custodite le tombe col massimo rispetto e venerazione ; le quali cose sono testimonianza di veri e sentiti affetti verso i trapassati.

L’Arciconfraternita del Carmine , ispirata da questi pietosi sentimenti , già dal lontano 1885 si è impegnata a far costruire nel Cimitero Comunale – Cappelle funerie – ad esclusivo uso dei confratelli e consorelle .

L’Assemblea Generale, su proposta delConsiglio di Amministrazione dell’Arciconfraternita del Carmine, con atto deliberativo n.18 del 30 giugno 2012          ha deliberato quanto se :

ART. 1

L’utilizzo dei loculi e/o ossari è ad uso esclusivo degli ascritti all’Arciconfraternita   che siano in regola con la quota annuale cosi come previsto del regolamento interno della stessa Arciconfraternita  ;

ART. 2

Per ottenere l’uso di loculi occorre presentare domanda al Priore che darà il nulla osta qualora ricorrono gli estremi indicati all’art. 1 del presente regolamento e dopo aver versato una quota straordinaria deliberata dal Consiglio di Amministrazione;   

ART. 3

L’uso del  loculo non è cedibile ;

La sepoltura provivsoria deve essere sempre autorizzata dal confratello/consorella titolare , nella forma dell’istanza con sottoscrizione autentica ai sensi della legge 04 Gennaio 1968 , n.15 da presentare al Priore che , qualora ricorrono gli estremi anzidetti , darà il nulla osta .

v L’’ uso è fissato :

     in 30 anni per i loculi

     in 20 anni per gli ossari

ART. 4

su richiesta degli interessati e/o dei familiari è  consentito  il  rinnovo  per      uguale  periodo dietro un contributo straordinario, da utilizzarsi per interventi di manutenzione straordinaria ed al miglioramento  dei manufatti stessi ,  stabilito     dall’Arciconfraternita ;

ART. 5

Il richiedente e gli eredi corrisponderanno, per tutta la durata della concessione, € 20,00 ( aggiornato annualmente secondo l’indice ISTAT ) all’anno per coprire le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.

ART. 6

In caso di trasferimento della salma in altro luogo e/o di rinuncio, il loculo concesso resterà in piena disponibilità dell’Arciconfraternita senza eventuale pretesa a rimborso o altro.

 ART. 7

Il loculo , la lapide dovranno essere tenuti sempre puliti senza arrecare fastidio ai vicini , sotto pena di rispondere di tutti i danni e spese a norme di legge.

ART.8

Tutte le spese di tumulazione/esumazione e della posa in opera della lapide sono a pieno carico del confratello/consorella o suoi familiari.

ART.9

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme in atto del Regolamento interno dell’Arciconfraternita, il Regolamento Generale di Polizia Mortuaria Nazionale e Comunale in atto.

 

                                                                                                  Il Priore