Regolamento

Capitolo I

Costituzione e Finalita’

Art.1

L’Arciconfraternita del Carmine, altrimenti detta ‘della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo’, è un’associazione pubblica di fedeli, eretta nella Diocesi di San Severo col titolo di ‘Congregazione del Carmine’ o ‘di Santa Lucia’ da Mons. Carlo Felice de Matta il 23 marzo 1684, riconosciuta civilmente con decreto del Ministero dell’Interno del 14 febbraio 1935 e iscritta al n.o 227 del Registro delle Persone Giuridiche di Foggia. È stata elevata ad Arciconfraternita il 3 marzo 1874 con bolla di S.S. Papa Pio IX. Ha sede in San Severo, in piazza Aldo Moro 19.

Art. 2

L’Arciconfraternita, i cui confratelli e consorelle hanno il dovere, per la loro appartenenza al Popolo di Dio, di aver sempre presente quanto richiamato dal Codice di Diritto Canonico (can. 209-212), persegue i seguenti fini:

-         costituire una comunità ecclesiale viva, nella quale i confratelli e le consorelle siano aiutati a realizzare la propria vocazione cristiana;

-         curare la formazione permanente dei confratelli e delle consorelle, con almeno un incontro mensile di natura catechetico-formativa, cui tutti hanno l’obbligo di partecipare;

-         sostenere le celebrazioni liturgiche e le manifestazioni del culto pubblico e della religiosità popolare legate alla devozione carmelitana;

-         promuovere iniziative di assistenza, di carità e di accoglienza, di carattere educativo e culturale;

-         alimentare e fortificare in modo speciale l’amore e la devozione alla Beata Vergine del Monte Carmelo e ai santi venerati nella chiesa del Carmine, particolarmente santa Lucia vergine e martire, antica contitolare dell’Arciconfraternita;

-         intessere relazioni nazionali e internazionali di reciprocità e collaborazione coi componenti della famiglia carmelitana (ordini religiosi, terz’ordine e confraternite);

-         curare la chiesa della Beata Vergine del Carmine, affidata all’Arciconfraternita, in conformità alle disposizioni della CEI e delle commissioni di Curia per quanto attiene alla liturgia, alla suppellettile, alle immagini sacre, alle manifestazioni musicali o artistiche, tutelando la sacralità del luogo.

Art.3

Lo stemma ufficiale dell’Arciconfraternita è quello storico, come effigiato sulla volta della sacrestia della chiesa del sodalizio, sui plinti marmorei della cancellata del coro confraternale e sul baldacchino in seta della Vergine titolare. È in forma di scudo coronato su cui si staglia il monte Carmelo sormontato da tre stelle d’oro.

Art.4

L’Arciconfraternita partecipa col proprio gonfalone a tutte quelle processioni alle quali per consuetudine locale ha sempre preso parte, nonché alle straordinarie che venissero promosse dall’Ordinario.

Art.5

 All’Arciconfraternita possono iscriversi sia gli uomini sia le donne, coi medesimi diritti e doveri. Il numero dei confratelli e delle consorelle è illimitato

Art.6

Per essere confratelli o consorelle bisogna aver compiuto diciotto anni, aver condotta morale, familiare, religiosa e civile irreprensibile secondo i principi della Chiesa, e dare serio affidamento di frequenza e di zelo per le attività e le iniziative dell’Arciconfraternita.

Art.7

I beni dell’Arciconfraternita, che a norma del Diritto Canonico, è sottoposta all’Ordinario Diocesano, sono beni cultuali o patrimoniali, quindi sotto l’immediata sorveglianza del Vescovo al quale ogni anno gli amministratori debbono rendere ragione.

 Capitolo II

Ammissione e dimissione dei Confratelli

Art. 8

Possono far parte dell’Arciconfraternita i fedeli di ambo i sessi che:

  • Siano maggiorenni e abbiano ricevuto il Sacramento della Cresima;
  • Abbiano dato in precedenza testimonianza di vita cristiana col compimento dei propri doveri religiosi;
  • Godono di buona stima religiosa,morale e civile nel territorio;
  • Siano disposti a compiere esperienze comunitarie di fede;
  • Accettino il presente Regolamento Interno.

Art. 9

Ragazzi e ragazze di età inferiore ai quindici  anni possono frequentare il sodalizio come aspiranti, purché abbiano ricevuto il sacramento della Comunione e si impegnino a partecipare all’incontro formativo mensile ; ad essi si rilascia un tesserino, quale segno dell’adesione.

Art. 10

Chi desidera essere confratello o consorella deve inviare al Consiglio dell’Arciconfraternita domanda per iscritto, precisando cognome e nome, data di nascita, domicilio e impegno all’osservanza delle norme statutarie e del presente regolamento e corredata del certificato di Battesimo e di Cresima.

Art. 11

Approvata l’accettazione, il Priore informerà per iscritto il postulante, il quale prima dell’accettazione definitiva, per un anno almeno, rimarrà sotto la direzione del maestro dei novizi con l’obbligo di osservare tutte le regole dell’Arciconfraternita.

Art. 12

Il noviziato avrà abitualmente la durata di un anno.   il Maestro dei Novizi curerà, con incontri almeno mensili, la formazione catechetica, liturgica e di servizio.

In apposito registro dovranno essere annotati gli argomenti trattati, le date degli incontri ed i presenti.

Art. 13

Al termine del noviziato, non sarà ammesso alla professione chi, per qualunque motivo, si è assentato ad un terzo degli incontri formativi o chi abbia avuto il veto del Maestro dei Novizi.

Art. 14

Compiuto l’anno di prova il maestro, se in coscienza lo crederà, proporrà al Consiglio il passaggio del novizio al numero dei confratelli e consorelle effettivi mediante la cerimonia della vestizione. Il Consiglio, col parere favorevole dell’Ordinario, delibererà in proposito a maggioranza di voti, escludendo dai votanti i parenti e gli affini del postulante. Le funzioni per la vestizione si svolgono nella chiesa del Carmine, presiedute dall’Ordinario Diocesano o da un suo delegato (il Parroco di San Severino, il Cappellano o un altro sacerdote), con tutte le formalità e solennità del rito e col cerimoniale proprio, approvato dall’Ufficio liturgico diocesano.

 Capitolo III

Diritti e Doveri dei Confratelli

Art. 15

Ogni Confratello, al momento della professione, deve possedere la divisa propria dell’Arciconfraternita, il cui uso è obbligatorio nelle celebrazioni liturgiche.

L’abito di ciascun confratello e consorella è proprio e personale. Accolta la domanda di aggregazione all’Arciconfraternita, i novizi e le novizie sono debitamente informati sui modi di acquisto o confezionamento dell’abito, da acquistare o realizzare a proprie spese, rispettando le indicazioni fornite onde evitare qualsivoglia difformità di foggia e colore.

Art. 16

L’Arciconfraternita ha per proprie tradizionali insegne il gonfalone e l’abito confraternale. L’abito, portato esclusivamente da coloro i quali sono regolarmente iscritti al sodalizio, è:

  1. Per i confratelli : camice di tela bianca lungo fino ai piedi, mozzetta di colore marrone, cingolo di colore marrone alla vita, guanti bianchi e medaglione argentato coll’immagine della Beata Vergine del Carmelo pendente da una cordoniera di colore marrone, a mo’ di scapolare .
  2. Per le consorelle : Mantello di color panna, copricapo merlettato nero o marrone,  guanti velate e medaglione raffigurante  l’immagine della B.V. del Carmine, come i confratelli.
  3. Gli officiali indosseranno la divisa come indicato ai punti 1,2 del presente articolo fatto eccezione del medaglione , dorato, e per la cordoniera, anch’essa dorata. Il priore, quando opportuno, tiene nella destra la ferula priorale.

Art. 17

L’aggregazione dei confratelli e consorelle avviene di preferenza il 15 luglio, ai primi vespri della solennità della Beata Vergine del Carmine.

Art. 18

Per la realizzazione dei fini dell’Arciconfraternita ogni socio è tenuto a :

  1. Frequentare l’incontro mensile di catechesi, da tenersi ogni fine del mese, da ottobre a maggio;
  2. Testimoniare una vita religiosa con la partecipazione alla S. Messa nelle domeniche e nei giorni festivi e la frequenza ai sacramenti della Riconciliazione e dell’Eucarestia;
  3. Partecipare alle processioni di obbligo;
  4. Visitare e soccorre,spiritualmente e materialmente, i confratelli ammalati,anziani o soli;
  5. Collaborare alle iniziative di apostolato e di promozione umana, secondo le indicazioni del Consiglio.

Art. 19

Ciascun confratello o consorella è tenuto a versare annualmente all’Arciconfraternita, per l’attività della stessa, una quota stabilita periodicamente dal Consiglio direttivo.

Art. 20

Chi ingiustificatamente si assente per cinque mesi consecutivi all’incontro di catechesi, sarà fraternamente richiamato dal Priore; se persisterà l’assenza, al termine dell’anno sarà ammonito per iscritto circa l’eventualità della sua espulsione: Se nell’anno successivo dovesse dimostrarsi recidivo , sarà radiato dalla Confraternita.

Art. 21

L’Arciconfraternita è scuola di vita cristiana e di fraternità. Nel caso sia necessario, queste saranno le sanzioni disciplinari applicabili all’aggregato, al novizio o all’effettivo:

-         il richiamo;

-         la dichiarazione di biasimo;

-         la dichiarazione di decadenza.

Il richiamo consiste in un’esortazione verbale rivolta dal priore al confratello che non espleta con assiduità e con impegno neanche i minimi doveri della vita confraternale. La dichiarazione di biasimo consiste in una censura inflitta al confratello dal Consiglio in casi di grave inosservanza delle norme statutarie o del presente regolamento o di assunzione di comportamenti che turbano gravemente la vita dell’associazione o ne pregiudicano il conseguimento dei fini istituzionali. La dichiarazione di decadenza è la sanzione che fa perdere lo stato di confratello e viene inflitta all’aggregato che persiste nelle situazioni previste dal can. 316 § 2. Avverso la dichiarazione di biasimo è ammessa opposizione scritta entro quindici giorni. Avverso la dichiarazione di decadenza è ammesso il ricorso scritto direttamente al Vescovo diocesano entro trenta giorni. L’autorità che riceve l’opposizione deve dare risposta oppure confermare la sanzione entro quindici giorni. L’opposizione e il ricorso non sospendono le sanzioni inflitte.

Art. 22

I confratelli e le consorelle sono tenuti a partecipare,indossando la divisa dell’Arciconfraternita, alla Solenne Adorazione Eucaristica ed al Triduo in preparazione alla solennità della B.V. del Carmine.

Art. 23

Il 16 luglio, la Santa Messa solenne sarà offerta alla SS. Trinità in onore della B.V. del Carmine, titolare dell’Arciconfraternita. Tutti i confratelli e consorelle hanno l’obbligo di partecipare indossando l’abito proprio dell’Arciconfraternita.

Art. 24

Al decesso di un confratello o consorella l’Arciconfraternita si impegna a far celebrare una Santa Messa di suffragio nel giorno del trigesimo.

Art. 25

Durante l’ottavario dei defunti, sarà celebrata una Santa Messa di suffragio per tutti i confratelli e consorelle

Capitolo V

Organi

 Art. 26

 Sono organi dell’Arciconfraternita :

  1. L’Assemblea
  2. Il Consiglio Direttivo

L’assemblea

L’Assemblea generale dei confratelli e delle consorelle, non irretiti da censura, è il massimo organo rappresentativo e di programmazione dell’attività dell’Arciconfraternita. Elegge, a norma del can. 119 il Consiglio Direttivo, inoltre, tre revisori dei conti.

Art.27

L’Assemblea generale è convocata ordinariamente dal priore una volta l’anno per approvare la relazione finale e il rendiconto economico ed esaminare le linee direttive dell’Arciconfraternita proposte dal Consiglio. Può essere convocata in seduta straordinaria, mediante avviso contenente l’ordine del giorno, anche quando si tratta di formare la lista dei candidati per l’elezione del nuovo Consiglio direttivo. I confratelli e le consorelle partecipano personalmente e non delegano altri al proprio posto. Le deliberazioni sono adottate col voto di maggioranza assoluta dei confratelli e delle consorelle presenti. II Cappellano deve essere informato e ha diritto di intervenire in tutte le riunioni. Copie autentiche della relazione finale e del rendiconto finanziario sono inviate all’Ordinario Diocesano.

Art. 28

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice; ogni deliberazione presa su argomenti non contenuti nell’Ordine del Giorno è nulla.

Art. 29

Per la validità delle assemblee si richiede, in prima convocazione la presenza della metà più uno dei confratelli e consorelle; in seconda convocazione, da tenersi anche a distanza di un ora, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei confratelli e consorelle.

Art. 30

La convocazione dell’Assemblea avviene mediante affissione dell’Ordine del Giorno all’Albo posto nella sede dell’Arciconfraternita e/o sul sito web dell’Arciconfraternita

Il Consiglio

Art. 31

Il consiglio è composto:

  • Priore
  • Vice Priore
  • Due Consiglieri
  • Segretario
  • Tesoriere
  • Maestro dei Novizi

In caso di dimissioni o morte di uno dei membri del Consiglio o dei revisori dei conti, subentra il primo dei non eletti che resta in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso.

Questi, chiamati per tradizione ufficiali, durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un secondo triennio; successivamente possono essere postulati secondo le norme del C.J.C. (can. 180-183) e non devono avere conflitto d'interesse fino al quarto grado.

Art. 32

Il Consiglio direttivo è investito di ampi poteri per l’amministrazione dell’Arciconfraternita: esso delibera, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni che rientrino nello scopo da perseguire, tenendo presenti le direttive dell’Ordinario. Compie, previo accordo col Parroco e il Cappellano, tutte quelle azioni necessarie per la tutela e la valorizzazione della chiesa del Carmine, con l’approvazione della Commissione diocesana per i Beni Culturali.

Art. 33

Il Consiglio autorizza il Priore negli atti e contratti di ordinaria amministrazione e fissa il limite della somma liquida di cui può disporre il Tesoriere.

Art. 34

II Consiglio direttivo è presieduto dal priore e viene convocato da questi ordinariamente. Le adunanze si ritengono valide quando vi interviene la maggioranza dei membri del Consiglio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del priore. II consigliere che, senza giustificato motivo, manca a più di tre adunanze consecutive è considerato decaduto.

ogni mese e, in seduta straordinaria, su richiesta di almeno cinque membri.

Art. 35

Il consiglio cura eventuali festeggiamenti esterni in onore della Beata Vergine del Carmine, nella osservanza delle vigenti norme ecclesiastiche e d’intesa con il Rettore della chiesa.

Capitolo VI

Elezioni

Art. 36

La data delle elezioni è fissata generalmente il 13 Dicembre, festa di Santa Lucia prima titolare della confraternita

Art. 37

Alle votazioni possono partecipare tutti confratelli e consorelle che sono in regola con l’amministrazione e non sono incorsi provvedimenti disciplinari.

 Art. 38

 

L’elenco degli aventi diritto al voto è predisposto dal Segretario ed esposto nella sede delle votazioni. Fra i confratelli e consorelle  il Priore ,uscente, nomina il Presidente del seggio e due scrutatori, che saranno assistiti dal Segretario nelle operazioni.

Art. 39

Il voto e espresso su scheda ed è esclusa ogni altra forma, anche quella per acclamazione. Il voto è segreto, libero e incondizionato.

Art. 40

Non è ammesso il voto per delega, né per corrispondenza. Gli impossibilitati a scrivere potranno farsi aiutare da un confratello o consorella presente e votare e da essi prescelto, che però non sia candidato.

Art. 41

La lista dei candidati viene stabilita dal Consiglio direttivo, udito il Cappellano e l’Assemblea generale, e deve essere presentata all’approvazione dell’Ordinario dal Delegato diocesano. Non è consentita la presentazione di più liste né farsi rappresentare in Assemblea per delega.

I candidati, oltre ad avere i requisiti di cui all’art. 37 del presente Regolamento, devono aver compiuto la professione nell’Arciconfraternita da almeno tre anni.

Art. 42

Non possono essere eletti” coloro che occupano compiti direttivi nei partiti politici” ( c. 317, § 4ed hanno condanne e/o provvedimenti penali in atto.

Art. 43

Il Priore ed Cassiere non devono avere vincoli di parentela,naturale o acquisita, fino al quarto grado.

Art. 44

La votazione per il rinnovo delle cariche è presieduta dal Cappellano o da un altro ecclesiastico delegato dall’Ordinario, e tutti i confratelli e le consorelle sentiranno il dovere di prescegliere quei membri che risultino più degni per esemplarità di vita cristiana, per assiduità alle funzioni e alle adunanze dell’Arciconfraternita, come per provata onestà e diligenza nella direzione e amministrazione.

Art. 45

L’elezione dei  membri del Consiglio avviene su una lista con non  più di quindici nominativi, preparata dal Consiglio uscente.

Ogni votante può esprimere sette preferenze, segnando con una crocetta a fianco dei nominativi prescelti.

Viene eletto Priore il maggior suffragato e in ordine decrescente, a parità di voti prevale il più anziano per iscrizione nell’Arciconfraternita e, in caso di parità di iscrizione, il maggiore di età), mentre le altre cariche si stabiliscono secondo opportunità. Della riunione verrà redatto apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dagli scrutatori.

  Art. 46

Nel caso che un membro del Consiglio venga meno in maniera definitiva, gli succederà chi lo segue nel Consiglio, cosi divenga secondo Consigliere il primo dei non eletti fino al compimento del triennio.

Art. 47

I revisori dei conti sono  eletto nella stessa seduta in cui si eleggono i membri del Consiglio, con un ‘altra lista contenente non più di nove nominativi, anche’essa preparata dal Consiglio uscente. Il voto si esprime   con una crocetta a fianco dei nome prescelto.

Art. 48

Le due liste debbono ottenere l’approvazione dell’Ordinario Diocesano.

Art. 49

Per qualunque votazione è sufficiente la maggioranza semplice dei presenti.

Art. 50

Gli eletti devono essere confermati dall’Ordinario Diocesano, a norma del c. 317,§ 1 e dallo stesso possono essere dimessi, a norma del c. 318,§2.

Art. 51

Il Consiglio uscente deve indire ed effettuare le nuove elezioni entro due mesi dalla data della sua scadenza.

Art. 52

Tutte le cariche sono esercitate a titolo volontario e gratuito.

Capitolo VII

Gli Officiali

Art. 53

Tutti coloro che ricoprono incarichi prendono nome di Officiali dell’Arciconfraternita.

Art. 54

Il Priore è  il capo dell’Arciconfraternita , a norma del c. 318. Egli :

  1. Ha la legale rappresentanza dell’Arciconfraternita;
  2. Convoca il Consiglio e l’Assemblea e ne presiede le riunioni, ordinarie straordinarie, e ne fissa l’ordine del giorno:
  3. Coordina l’attività dell’Arciconfraternita;
  4. Cura il perseguimento dei fini istituzionali;
  5. Accerta il diritto dei confratelli e delle consorelle a partecipare alle elezioni con voce attiva e passiva, sull’elenco fornito dal Segretario, e nomina gli scrutatori;
  6. Riceve le domande di aggregazione e firma l’accettazione dei confratelli e consorelle, dandone comunicazione agli interessati;
  7. Adotta i provvedimenti disciplinari previsti dal presente Regolamento;
  8. Potrà stipulare una convenzione tra l’Arciconfraternita e la Rettoria  per una più efficacia funzionalità dei due organi.

 Art. 55

Presenta all’approvazione dell’Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo, già approvati dal Consiglio di amministrazione, entro il mese di febbraio, e li sotto pone alla convalida dell’Ufficio Amministrativo Diocesano, insieme al verbale di approvazione dell’Assemblea, entro il mese di marzo a norma del c. 319 del C.D.C.

Art. 56

Firma ogni mandato di pagamento e di riscossione, insieme al Tesoriere.

Art. 57

Procede alla stipula dei contratti, nell’ambito dell’amministrazione ordinaria, a firma congiunta con il Tesoriere, previa autorizzazione del Consiglio dell’Arciconfraternita.

Art. 58

Per gli atti di straordinaria amministrazione, avuto il mandato dal Consiglio Direttivo e della Assemblea, deve informare il Consiglio Diocesano degli affari Economici e munirsi dell’autorizzazione dell’Ordinario Diocesano.

Art. 59

Di tutti gli atti per i quali a norma del C.D.C. è prevista l’autorizzazione dell’Ordinario Diocesano , se compiti senza di essa, ne risponde a proprio conto e danno.

Art. 60

Nel caso di organizzazione della festa esterna della B. V. del Carmine o per altre manifestazioni civili e religiosi organizzate dall’Arciconfraternita, assume la responsabilità dell’osservanza delle vigenti norme ecclessiastiche e civili in materia, in particolare quella della Conferenza episcopale Pugliese del 03.04.78.

Art. 61

Il vice Priore sostituisce , il priore assente o impedito e, dopo di lui, il consigliere più anziano per ordine di elezione; , rispondendo del loro operato al Priore, al Consiglio e all’Assemblea.

Art. 62

I due Consiglieri  assistono il priore con disinteressato consiglio, cooperando col loro esempio al disciplinato andamento dell’Arciconfraternita, al suo sviluppo morale e al suo retto avanzamento finanziario.

Art. 63

Il Tesoriere, scelto dal Consiglio,ha la gestione ordinaria dei beni dell’Arciconfraternita, che amministrerà sotto la sorveglianza del priore e del Consiglio. Assolve questo delicato compito con grande diligenza e onestà, usando piena vigilanza e oculatezza perché vi sia ordine e precisione nell’amministrazione dell’Arciconfraternita e nella custodia degli indumenti e degli oggetti del culto. A questo scopo terrà pronti e ordinati: bollettari, note, documenti nonché i registri dove segnerà regolarmente la sua gestione in modo da poterne dare visione a qualunque richiesta dell’autorità. Egli non può fare né contratti né spese straordinarie di suo arbitrio, ma esclusivamente dietro deliberazione del Consiglio approvata dall’Ordinario.

Art. 64

Ogni operazione finanziaria deve essere registrata in ordine cronologico e con numero progressivo nel registro mastro.

Art. 65

Le esazione devono avvenire con bollettario a madre e figlia, rilasciando ricevuta a firma congiunta del Priore e del Cassiere.

Art. 66

I mandati di pagamento devono essere emessi a firma congiunta del Priore e del Cassiere; ogni spesa deve essere documentata da relativi giustificativi di cassa e quietanza dal creditore.

Art. 67

Per le spese correnti ed abituali il Tesoriere disporrà di una somma liquida, entro il limite stabilito dal Consiglio. Le somme in supero dovranno essere depositate sul conto corrente bancario o postale intestato all’Arciconfraternita . i prelievi saranno effettuati congiuntamente dal Priore e dal Cassiere.

Art. 68

Avrà cura per la soddisfazione dei legati pii e degli altri oneri di culto. Verserà annualmente all’Ufficio per gli affari Economico diocesano i contributi stabiliti dall’Ordinario e dalla Conferenza Episcopale Pugliese.

Art. 69

Notificherà annualmente al Consiglio l’elenco dei Confratelli e consorelle morosi, indicando gli anni di morosità per ciascuno.

Art. 70

Per le spese effettuate senza autorizzazione il cassiere risponde in proprio, in tutte le sedi competenti.

Art. 71

Il segretario è alla dipendenza diretta del priore; In assenza del segretario, esso sarà sostituito da un consigliere delegato dal priore.

Art. 72

Sono compiti del Segretario :

  1. Verbalizzare le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio;
  2. Dare lettura del verbale precedente per l’approvazione;
  3. Compilare l’elenco degli aventi diritto al voto;
  4. Curare la corrispondenza ordinare e custodire l’archivio;
  5. Redigere l’inventario dei beni mobili ed immobili;
  6. Annotare la situazione della tomba sociale.
  7. Cura il sito web dell’Arciconfraternita.

Art. 73

Il Segretario controfirma tutti gli atti dell’Assemblea e del Consiglio. La sua firma fa fede sulla legittimità degli atti e l’osservanza delle norme vigenti canoniche e civili. Per eventuali inadempienza, ne risponde in proprio all’Autorità ecclesiastica e civile, oltre al Consiglio.

Art. 74

Entro quindici giorni dall’approvazione, il Segretario trasmetterà all’Ufficio Diocesano per gli affari Economici copia del verbale dell’assemblea per quegli atti per i quali si richiede l’approvazione dell’Ordinario.

Art. 75

Nel redigere l’inventario e nell’aggiornarlo annualmente farà la descrizione di ciascun bene, indicando il valore, la provenienza, gli oneri inerenti e quanto può essere utile all’individuazione esatta di esso, sia che si tratti bene immobile, sia mobili.

Art. 76

Nella cura dell’archivio, non consentirà ad alcuno di portare fuori dalla sede qualunché documento. Cercherà di recuperare quelli che fossero presso terzi.

 

 Art. 77

Terrà continuatamente aggiornato il registro dei soci,annotando per ciascuno i dati anagrafici, l’indirizzo, la data di accettazione, il periodo di noviziato, le assenze con specificazione degli obblighi inadempiuti, eventuali provvedimenti disciplinari a carico. Su un altro registro segnerà la posizione amministrativa di ogni confratello o consorella, in ordine alla tassa d’iscrizione e all’annualità d’intesa con il Cassiere, per poter stabilire anche chi può esercitare il diritto di voto.

Art. 78

Nel registro per l’uso della tomba annoterà il nome del defunto, il numero del loculo assegnato e la data di sepoltura.

Art. 79

Il Cappellano dell’Arciconfraternita, nominato dall’Ordinario Diocesano (can. 564 CJC), ha la cura pastorale dei confratelli e delle consorelle. Egli svolge il suo compito in armonia e collaborazione col progetto organico diocesano e con quello particolare della Parrocchia di San Severino. Egli sarà preavvertito di tutte le convocazioni dell’Arciconfraternita, e in tutte avrà diritto di intervenire, ma senza diritto di voto. A norma del can. 566 § 1, «è necessario che il cappellano sia fornito di tutte le facoltà che richiede una ordinata cura pastorale. Oltre a quelle che vengono concesse dal diritto particolare o da una delega speciale, il Cappellano, in forza dell’ufficio, ha la facoltà di udire le confessioni dei fedeli affidati alle sue cure, di predicare loro la parola di Dio» con incontri almeno mensili, di curare la liturgia, di favorire la crescita della carità fraterna.

Art. 80

Il Cappellano curerà con grande attenzione di armonizzare la vita dell’Arciconfraternita con l’attività pastorale della Parrocchia di San Severino. Il Cappellano, insieme col Priore, ha costanti incontri col Parroco per programmare insieme quanto può giovare alla pastorale unitaria. L’Arciconfraternita e il Cappellano s’impegnano, altresì, a tutelare e a promuovere le tradizioni che sono patrimonio cultuale e culturale del sodalizio, in particolare i festeggiamenti in onore della Beata Vergine del Carmine. L’Ordinario Diocesano, responsabile della vita pastorale della Diocesi, sarà interpellato in antecedenza ogni volta che, a norma delle leggi della Chiesa, le situazioni lo richiederanno.

Art. 81

Al maestro dei novizi spetta formare i nuovi confratelli e consorelle nello spirito e nell’osservanza delle regole. Egli vigila, consiglia, corregge e, se necessario, rimprovera, sempre con dolcezza e dignità insieme, con imparzialità e fermezza. Egli non proporrà mai il passaggio dei novizi a effettivi se non abbia convinzione e coscienza che essi ne siano veramente degni.

Art. 82

I revisori dei conti devono controllare la regolare tenuta dell’amministrazione dell’Arciconfraternita, verificando, almeno annualmente, i registri amministrativi.

 Capitolo VIII

Varie

Art. 83

Per programmare e seguire con ogni attenzione e nel pieno rispetto delle norme liturgiche e della prassi tradizionale, e sempre d’intesa col Cappellano, il regolare svolgimento delle processioni e degli esercizi devozionali cui prendono parte, in abito, i confratelli e le consorelle, il Consiglio, entro un mese dall’insediamento, nomina il cerimoniere scegliendolo tra i confratelli e le consorelle che mostrino maggior consapevolezza ed esperienza in materia. Il cerimoniere, pur non essendo membro del Consiglio, ha l’obbligo di prendervi parte, senza diritto di voto ma a scopo consultivo e informativo, quando formalmente richiesto.

Art. 84

In occasione della solennità della Beata Vergine del Monte Carmelo, il Consiglio direttivo provvede, per quanto di propria competenza, all’organizzazione dei festeggiamenti nell’osservanza delle vigenti norme ecclesiastiche. Invigila, altresì, sull’operato dell’eventuale Comitato Festa che, previo apposito protocollo d’intesa coll’Arciconfraternita, organizza e/o coordina le manifestazioni esterne legate ai festeggiamenti. Qualora, in assenza di un Comitato Festa, il Consiglio si faccia carico di organizzare direttamente manifestazioni esterne, il tesoriere, alla conclusione dei festeggiamenti, predispone, dopo aver ultimati tutti i pagamenti, apposito rendiconto che, dopo l’approvazione da parte dei congregati addetti, viene portato a conoscenza dell’Ordinario Diocesano e del Parroco del luogo.

Art. 85

Circa le operazioni straordinarie di compravendita, alienazioni, permute, transazioni, accensioni di mutui,  restauri su beni patrimoniali appartenenti all’Arciconfraternita, essa sottopone il relativo verbale alla Curia Vescovile che deciderà in merito, valutate la necessità e l’opportunità dell’operazione.

Ogni intervento di carattere economico, eccedente l’ordinaria amministrazione (ristrutturazioni edilizie, nuove costruzioni ecc.) sarà fatto solo dopo aver consultato per iscritto l’Ordinario del luogo e le Commissioni preposte e ottenuta la risposta scritta dei medesimi.

Art. 86

Il confratello e/o consorella espulso perde ogni diritto acquisito sia spirituale che materiale, ivi compreso il diritto al loculo nelle cappelle funerie dell’Arciconfraternita.

Art. 87

L’uso dei loculi nelle cappelle cimiteriali sarà regolamentato con apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo ed Assemblea generale dei confratelli e consorelle.

 

 

Il Presente Regolamento andrà in vigore dal 16 Luglio 2013 , solennità della  Beata Vergine Sanitissima del Carmelo.

 

San Severo, li 13 Marzo 2013

                                      

                                         +  Mons. Lucio Angelo Renna

                                                  Vescovo di San Severo