Statuto diocesano delle confraternite

Art. 1 - La Confraternita è una Associazione pubblica di fedeli, eretta nella Diocesi con Decreto Vescovile, riconosciuta anche civilmente. Al fine di partecipare alla vita pastorale della Chiesa, alle grazie, ai privilegi ed alle indulgenze concesse, è aggregata, con diploma rilasciato dall’Ordinario Diocesano, il quale nomina un Delegato Diocesano come qualifi cato referente.

Art. 2 - I Confratelli, per la loro appartenenza al Popolo di Dio, abbiano sempre presente quanto richiamato dal Codice di Diritto Canonico (can. 209-212).

Art. 3 - La Confraternita persegue, oltre quelli già ricordati, i seguenti fini:

- costituire una comunità ecclesiale viva, nella quale i Confratelli siano aiutati a realizzare la propria vocazione cristiana;

- curare la formazione permanente dei soci, con almeno un incontro mensile;

- sostenere le celebrazioni liturgiche e le manifestazioni del culto pubblico e della religiosità popolare;

- promuovere iniziative di assistenza e di accoglienza, di carattere educativo e culturale, evitando quelle che non sono conformi alle finalità istituzionali della stessa Confraternita;

- alimentare e fortificare in modo speciale l’amore e la devozione al Santo titolare e curare la Chiesa, eventualmente, affidata alla Confraternita, in conformità alle disposizioni della CEI e delle Commissioni di Curia per quanto attiene alla Liturgia, alla suppellettile, alle immagini sacre, alle manifestazioni musicali o artistiche, tutelando la sacralità del luogo.

Art. 4 - La Confraternita mantiene le proprie tradizionali insegne che consistono nello stendardo e nell’abito, costituito dal camice bianco, dal cingolo, dalla mozzetta con l’effigie del Santo titolare o nel contrassegno speciale che non potranno essere mutati se non col consenso dell’Ordinario e che saranno portati esclusivamente dai Confratelli regolarmente iscritti.

Art. 5 - Partecipa con proprio stendardo a tutte quelle processioni alle quali per consuetudine locale ha sempre preso parte, nonché alle straordinarie che venissero promosse dall’Ordinario.

Art. 6 - La Confraternita, a norma del Diritto Canonico, è sottoposta all’Ordinario Diocesano (can. 312).

Art. 7 - Il numero dei Confratelli è illimitato, salvo diversa consuetudine.

Art. 8 - Per essere Confratelli bisogna aver compiuto gli anni 18, aver condotta morale, familiare, religiosa e civile irreprensibile secondo i principi della Chiesa, e dare serio affidamento di frequenza e di zelo per le attività e iniziative della Confraternita.

Art. 9 - Chi desidera essere Confratello deve inviare al Consiglio della Confraternita domanda per iscritto precisando: cognome e nome, data di nascita, domicilio, impegno all’osservanza delle norme statutarie.

Art. 10 - Se la domanda avanzata è accolta, il postulante, per un anno almeno, rimarrà sotto la direzione del Maestro dei Novizi con l’obbligo di osservare tutte le regole della Confraternita. Compiuto l’anno di prova il Maestro, se in coscienza lo crederà, proporrà al Consiglio il passaggio del Novizio al numero dei fratelli effettivi mediante la cerimonia della Vestizione. Il Consiglio, con il parere favorevole dell’Ordinario, delibererà in proposito a maggioranza di voti, escludendo dai votanti i parenti e gli affi ni del postulante.

Art. 11 - Le funzioni per la vestizione saranno svolte nella Chiesa ove risiede la Confraternita e presiedute dall’Ordinario Diocesano o da un suo delegato (Parroco, Cappellano, o altro sacerdote), con tutte le formalità e solennità del rito e con il cerimoniale proprio, approvato dall’Ufficio liturgico diocesano.

Art. 12 - Ciascun Confratello è tenuto a versare annualmente alla Confraternita, per l’attività della stessa, una quota stabilita periodicamente dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 - La Confraternita è scuola di vita cristiana e di fraternità. Nel caso che sia necessario queste saranno le sanzioni disciplinari applicabili all’aggregato, novizio od effettivo:

- il richiamo

- la dichiarazione di biasimo

- la dichiarazione di decadenza

Il richiamo consiste in una esortazione verbale rivolta dal Priore al confratello che non espleta con assiduità e con impegno neanche i minimi doveri della vita di Confraternita. La dichiarazione di biasimo consiste in una censura infl itta al confratello dal Consiglio in casi di grave inosservanza delle norme statutarie o di assunzione di comportamenti che turbano gravemente la vita dell’associazione o ne pregiudicano il conseguimento dei fini istituzionali. La dichiarazione di decadenza è la sanzione che fa perdere lo stato di confratello e viene inflitta all’aggregato che persiste nelle situazioni previste dal can. 316 § 2.

Art. 14 - Avverso la dichiarazione di biasimo è ammessa opposizione scritta entro 15 giorni. Avverso la dichiarazione di decadenza è ammesso il ricorso scritto direttamente al Vescovo diocesano entro 30 giorni. L’autorità che riceve l’opposizione entro 15 giorni deve dare risposta oppure confermare la sanzione. L’opposizione e il ricorso non sospendono le sanzioni inflitte.

Art. 15 - Alla Confraternita possono iscriversi sia gli uomini che le donne con i medesimi diritti e doveri.

Art. 16 - L’Assemblea Generale dei Confratelli e delle Consorelle non irretiti da censura, è il massimo organo rappresentativo e di programmazione dell’attività della Confraternita. Elegge, a norma del can. 119, il Priore e numero 6 Confratelli che formano il Consiglio Direttivo, così composto: Priore, Vice Priore, Maestro dei Novizi, Tesoriere, Segretario e due Consiglieri. Essi durano in carica tre anni, sono rieleggibili per un secondo triennio; successivamente possono essere postulati secondo le norme del C.J.C, (can. 180-183); e non hanno diritto ad alcun compenso. Elegge altresì 3 Revisori dei conti.

Art. 17 - In caso di dimissioni o morte di uno dei membri del Consiglio o dei Revisori dei conti, subentra il primo dei non eletti che resta in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso.

Art. 18 - La lista dei candidati viene stabilita dal Consiglio Direttivo, udito l’Assistente spirituale e l’assemblea generale e deve essere presentata all’approvazione dell’ordinario dal Delegato Diocesano. Non è consentita la presentazione di più liste né farsi rappresentare nelle assemblee per delega.

Art. 19 - La votazione per il rinnovo delle cariche sarà presieduta dal Cappellano o da altro ecclesiastico delegato dall’Ordinario, e tutti i Confratelli sentiranno il dovere di prescegliere quei membri che risultino più degni per esemplarità di vita cristiana, per assiduità alle funzioni ed alle adunanze della Confraternita, come per provata onestà e diligenza nella direzione e amministrazione. Al termine delle votazioni gli eletti procederanno alla assegnazione delle cariche. Della riunione verrà redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dagli Scrutatori.

Art. 20 - Gli eletti dovranno avere l’approvazione dell’Ordinario dopo la quale soltanto entreranno in carica, prendendo regolare consegna dell’Amministrazione scaduta.

Art. 21 - Il Consiglio Direttivo è investito di ampi poteri per l’amministrazione della Confraternita: esso delibera, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni che comunque rientrino nello scopo da perseguire, tenendo presenti le direttive dell’Ordinario. Compie, previo accordo con il Parroco e il Cappellano, tutte quelle azioni necessarie per la tutela e la valorizzazione della Chiesa, e con l’approvazione della Commissione diocesana per i Beni Culturali. Elegge il Segretario che al termine di ogni riunione, redige il verbale che viene trascritto nell’apposito libro.

Art. 22 - II Consiglio Direttivo è presieduto dal Priore e viene convocato da questi ordinariamente ogni mese, in seduta straordinaria su richiesta di almeno cinque membri.

Art. 23 - Le adunanze si ritengono valide quando vi interviene la maggioranza dei membri del Consiglio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Priore. II Consigliere che, senza giustificato motivo, manca a più di tre adunanze consecutive, è considerato decaduto.

Art. 24 - L’Assemblea Generale è convocata ordinariamente dal Priore una volta l’anno per approvare la relazione fi nale ed il rendiconto economico, esaminare le linee direttive della Associazione, proposte dal Consiglio. Può essere convocata in seduta straordinaria mediante avviso con l’ordine del giorno, anche quando si tratta di formare la lista dei candidati per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo. I Confratelli partecipano personalmente e non delegheranno altri al proprio posto. Le deliberazioni sono adottate con il voto di maggioranza assoluta dei Confratelli e delle Consorelle presenti. II Cappellano deve essere informato ed ha diritto di intervenire in tutte le riunioni. Copie autentiche della relazione finale e del rendiconto fi nanziario devono essere inviate all’Ordinario Diocesano. Tutti sono tenuti a frequentare l’incontro mensile di natura catechetico-formativa.

Art. 25 - Il Priore è il capo della Confraternita. Egli convoca e presiede l’Assemblea Generale ed il Consiglio Direttivo, dirige la vita dell’Associazione e ne ha legale rappresentanza.

Art. 26 - In sua assenza, lo sostituirà il Vice Priore e dopo di lui il Consigliere più anziano per ordine di elezione.

Art. 27 - Il Cappellano della Confraternita, nominato dall’Ordinario Diocesano (can. 564 CJC), ha la cura pastorale dei Confratelli e delle Consorelle ed è, in via ordinaria, il Parroco del luogo. Egli svolgerà il suo compito in armonia e collaborazione con il progetto organico diocesano. Egli sarà preavvertito di tutte le convocazioni della Confraternita, e in tutte avrà diritto di intervenire, ma senza diritto di voto.

Art. 28 - A norma del can. 566 § 1. “È necessario che il cappellano sia fornito di tutte le facoltà che richiede una ordinata cura pastorale. Oltre a quelle che vengono concesse dal diritto particolare o da una delega speciale, il Cappellano, in forza dell’ufficio, ha la facoltà di udire le confessioni dei fedeli affidati alle sue cure, di predicare loro la parola di Dio,” con incontri almeno mensili, di curare la liturgia, di favorire la crescita della carità fraterna.

Art. 29 - Il Cappellano curerà con grande attenzione di armonizzare la vita della Confraternita con l’attività pastorale della Parrocchia. Nei centri o Parrocchie dove fossero presenti più Confraternite i Cappellani, insieme con i Priori, avranno costanti incontri con i Parroci, per programmare insieme quanto può giovare alla pastorale unitaria. Le tradizioni locali, quando conformi alle disposizioni della Chiesa, siano rispettate e potenziate. L’Ordinario Diocesano, responsabile della vita pastorale della Diocesi, sia interpellato in antecedenza, ogni volta che, a norma delle leggi della Chiesa, le situazioni lo richiedano.

Art. 30 - I Consiglieri devono assistere il Priore con disinteressato consiglio, cooperare col loro esempio al disciplinato andamento della Confraternita e sviluppare nel suo seno ogni morale e finanziario avanzamento.

Art. 31 - Carica di massima delicatezza è quella del Maestro dei novizi, cui spetta formare i nuovi Confratelli e Consorelle nello spirito e nell’osservanza delle regole. Egli deve vigilare, consigliare, correggere e, se necessario, rimproverare, sempre con dolcezza e dignità insieme, con imparzialità e fermezza, memore delle grandi responsabilità che ha innanzi a Dio, ai suoi superiori ed all’intera Confraternita. Egli non proporrà mai il passaggio dei novizi ad effettivi, se non abbia convinzione e coscienza che essi ne siano veramente degni.

Art. 32 - Il Tesoriere, scelto dal Consiglio,ha la gestione ordinaria dei beni della Confraternita che amministrerà sotto la sorveglianza del Priore e del Consiglio. Con grande diligenza ed onestà deve egli assolvere questo delicato compito, usando piena vigilanza ed oculatezza perché vi sia ordine e precisione nell’amministrazione della Confraternita e nella custodia degli indumenti e degli oggetti del culto. A questo scopo terrà pronti ed ordinati: bollettari, note, documenti nonché i registri dove segnerà regolarmente la sua gestione in modo da poterne dare visione a qualunque richiesta dell’autorità. Egli non può fare né contratti né spese straordinarie di suo arbitrio, senza deliberazione del Consiglio, approvata dall’Ordinario.

Art. 33 - Il Segretario è alla dipendenza diretta del Priore; terrà la corrispondenza, diramerà avvisi di convocazione, redigerà verbali e deliberazioni che saranno firmati dal Priore e da lui stesso.

Art. 34 - È suo compito tenere in ordine l’archivio e custodire gelosamente atti, decreti, elenco dei Confratelli e delle Consorelle e tutte le carte e registri della Confraternita.

Art. 35 - In assenza del Segretario, lo sostituirà un consigliere delegato dal Priore.

Art. 36 - I Revisori dei Conti, devono controllare la regolare tenuta della Amministrazione della Confraternita, verifi cando, almeno annualmente, i registri amministrativi.

Art. 37 - I beni della Confraternita sono beni cultuali o patrimoniali, quindi sotto l’immediata sorveglianza del Vescovo al quale ogni anno gli amministratori debbono rendere ragione.

Art. 38 - Alla fine di ogni anno il Tesoriere predispone il rendiconto controllato da parte dei Revisori dei conti, all’approvazione del Consiglio Direttivo e successivamente della Assemblea Generale da convocarsi in apposita riunione. Il rendiconto, nel quale va incluso il 5% sulle entrate del bilancio da consegnare alla Curia vescovile per le attività caritative e pastorali della Diocesi, dovrà essere trasmesso, in copia, all’Ordinario Diocesano, al Parroco e al Cappellano.

Art. 39 - Nelle ricorrenze e nelle festività stabilite il Consiglio Direttivo provvede, per quanto di propria competenza, alla organizzazione degli eventuali festeggiamenti. Al termine, dopo aver ultimato tutti i pagamenti, il Tesoriere predispone apposito rendiconto che, dopo l’approvazione da parte dei congregati addetti, viene portato a conoscenza dell’Ordinario Diocesano e del Parroco del luogo.

Art. 40 - Le operazioni straordinarie di compravendita, alienazioni, permute, transazioni, accensioni di mutui, fitti di locali e restauri... su beni patrimoniali appartenenti alla Confraternita, sono di stretta competenza della Curia Vescovile, la quale decide in merito, visto il verbale del Consiglio di Amministrazione della Confraternita circa la necessità e l’opportunità dell’operazione.

Art. 41 - Ogni intervento di carattere economico, eccedente l’ordinaria amministrazione (ristrutturazioni edilizie, nuove costruzioni ecc.) può essere fatto solo dopo aver consultato per iscritto l’Ordinario del luogo e le Commissioni preposte e ottenuta la risposta scritta dei medesimi.

Art. 42 - In caso di estinzione della Confraternita il patrimonio sarà devoluto, secondo le disposizioni dell’Ordinario Diocesano, alla Parrocchia o ad Ente Ecclesiastico pubblico del territorio ove la Confraternita aveva la sede.

Art. 43 - Ogni Confraternita provvederà alla stesura del regolamento interno in conformità con i presenti Statuti, da presentare all’Ordinario Diocesano, attraverso il delegato delle Confraternite, per l’approvazione.

Art. 44 - Per quanto non contemplato nei presenti Statuti, si applicano le disposizioni del CJC e del Codice Civile.